FAQ sulla tecnologia video e videosorveglianza

Qui troverete le risposte alle domande più frequenti riguardanti i nostri prodotti e servizi.

Informazioni Generali

In linea di principio ovunque lo ritenete necessario. I moderni impianti sono estremamente flessibili e possono essere configurati e comandati in modo personalizzato. Anche le installazioni esterne sono possibili senza problemi grazie agli alloggiamenti resistenti agli agenti atmosferici e dotati di riscaldamento integrato.

Viene suggerita un’installazione delle telecamere a un’altezza adeguata dal pavimento per evitare manipolazioni non autorizzate. Se ciò non fosse possibile, è consigliabile impiegare telecamere dome protette contro gli atti vandalici e dotate di alloggiamenti robusti e resistenti agli urti.

Sapere sempre cosa succede nella vostra azienda è un vostro diritto. Dovete informare i vostri dipendenti dell’installazione della telecamera. Nei negozi deve essere affisso un apposito avviso sulla porta d’ingresso. Determinati locali, come ad esempio le toilette, sono ovviamente escluse dalla sorveglianza per tutelare la privacy delle persone.

In un moderno sistema di videosorveglianza basato su PC possono essere collegate sia le vostre vecchie telecamere analogiche sia le nuove telecamere di rete digitali. Ciò vi consente di limitare i costi di investimento e di non smontare i vostri vecchi apparecchi. Un tale “sistema ibrido” è comunque sicuro e valido in futuro.

I sistemi di trasmissione sono preferibili laddove non è possibile o non auspicabile allestire un sistema cablato. La trasmissione dei dati avviene senza costi nella banda radio HF a 2,4 GHz o 5,8 GHz. I sistemi di alta qualità garantiscono campi radio fino a 2.200 metri in aree esterne e fino a 125 metri in ambienti interni (in situazioni ottimali). Possono essere collegati in parallelo fino a nove radiotrasmettitori all’interno di un immobile.

Videosorveglianza e privacy

Si rammenti che questo è un tema molto delicato, che incontra, prima dei limiti sanciti dal Codice della privacy, i divieti imposti dallo Statuto dei lavoratori.
L’art. 4 della legge 300/1970, infatti, vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Tali strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali.
Non c’è, dunque, in questo caso un divieto assoluto all’installazione, ma comunque dovrà essere attuata di concerto con le rappresentanze dei lavoratori, posto che, nel caso di specie, sussistono comprovate ragioni di sicurezza e l’impianto riguarda non i luoghi strettamente deputati allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Chiunque può chiedere al titolare del trattamento, in questo caso la banca, che siano cancellati i suoi dati personali (immagini), qualora non siano più necessari in relazione agli scopi per i quali erano stai raccolti.
Qualora l’istituto di credito conservasse le immagini oltre il tempo indicato nell’informativa, e senza altri fini espressamente contemplati (es.indagini giudiziarie in corso, per rapina), l’interessato potrà, dunque, chiederne e ottenerne la cancellazione gratuita.

Si, è possibile, ma tale attività dovrà rispettare le regole previste dal Codice della privacy, nonché, il decalogo della videosorveglianza disposto dal Garante.
In particolare, si dovrà cercare di limitare la possibilità di ingrandimento delle riprese, al fine di evitare di riprendere i tratti somatici dei passanti. Non si potrà, inoltre, inviare le riprese alla residenza delle persone eventualmente sanzionate.

Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole:

  1. individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti;
  2. rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento;
  3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
  4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
  5. non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
  6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite;
  7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;
  8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;
  9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
  10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.

In primo luogo, dovranno essere determinate le zone in cui saranno installate le videocamere e le modalità di ripresa. Le riprese dovranno consentire un’inquadratura panoramica dell’interno delle vetture o dell’area di fermata, evitando, così, i dettagli.

Le immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria non potranno assolutamente essere utilizzate per altri scopi e dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza descritte dall’Allegato B del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003).

Il titolare del trattamento dovrà fornire una completa ed idonea informativa agli interessati (art. 13 del Codice), anche attraverso l’affissione della stessa sulle vetture e alle fermate dell’autobus.

Si segnala comunque che, prossimamente, dovrà essere adottato, ai sensi dell’art. 134, un Codice di deontologia e buona condotta in cui saranno specificate le modalità del trattamento e forme semplificate di informativa.

Quello della conservazione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza è un tema spinoso, che ha dato origine, nel tempo, a non pochi fraintendimenti da parte degli operatori della sicurezza.

I dubbi riguardano i tempi di conservazione (diversi a seconda del livello di rischio al quale è esposto il luogo in cui si trovano le telecamere), i casi in cui è possibile chiedere un loro prolungamento e le procedure per farlo.

E chi, da sempre, fa pressioni sul Garante della Privacy affinché conceda, senza distinzioni, un allungamento dei tempi, lamenta il fatto che, in caso di reato, i limiti temporali imposti potrebbero ostacolare Polizia e Autorità giudiziarie, in quanto le priverebbero di dati video importanti per l’individuazione dei responsabili.

Questo è il nodo dal quale ha origine il dibattito: il delicato equilibrio tra salvaguardia della libertà individuale e riservatezza dei dati personali, da un lato; esigenze di sicurezza e necessità pratiche degli Inquirenti che visionano le immagini dopo un evento criminoso, dall’altro.

Tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza

L’attuale normativa italiana in tema di videosorveglianza fa riferimento al Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010.

In particolare, il punto 3.4 del Provvedimento stabilisce la durata della conservazione delle immagini registrate, fissando il limite standard a 24 ore, eventualmente estendibili a 48. Ma non oltre.

Soltanto per gli Istituti bancari e gli impianti di videosorveglianza con funzioni di pubblica sicurezza, il Garante della Privacy ha previsto una conservazione di 7 giorni.

Per tutti gli altri contesti – in cui non esistono particolari esigenze e dove i rischi di eventi criminosi non sono oggettivamente elevati – il Provvedimento considera sufficienti, appunto, le 24/48 ore.

Al termine dei periodi definiti, il Garante della Privacy impone che tutti i dati video vengano cancellati automaticamente dallo stesso sistema di videosorveglianza oppure – laddove l’impianto video sia di vecchia generazione – manualmente.

Allungamento tempi di conservazione: quando e come farne richiesta al Garante della Privacy

Partendo dal concetto base che prolungamenti decisi liberamente, senza consultare il Garante, sono illegali e, dunque, punibili, per ogni esigenza di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini oltre le 24/48 ore oppure oltre i 7 giorni, c’è l’obbligo di interpellare il Garante della Privacy mediante regolare richiesta.

In che modo procedere? Innanzitutto devono sussistere reali esigenze di sicurezza, concreti rischi di furti, rapine, aggressioni o di atti vandalici che minacciano le persone, i beni o i luoghi in questione.

Esigenze non motivate, non documentabili, finalizzate alla semplice auto-tutela in caso di reato, non vengono prese in considerazione.

Per quanto riguarda i contesti in cui vige il limite delle 24-48 ore, sono valide e legittime, ad esempio, le richieste da parte di esercizi commerciali ripetutamente oggetto di rapine (farmacie, tabaccherie, gioiellerie sono quelli più a rischio); le richieste da parte del condominio che ha subìto furti o danneggiamenti nelle parti comuni della struttura oppure da parte del privato, il cui appartamento condominiale è stato vittima di intrusioni illecite.

Relativamente ai luoghi di lavoro, le immagini registrate possono essere conservate per non più di 24 ore, eventualmente estendibili a sette giorni solo per esigenze organizzativo-produttive, per motivi legati alla sicurezza sul lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.

Ma il prolungamento dei tempi deve avvenire soltanto dopo l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Garante della Privacy, dandone comunque comunicazione ai dipendenti, come previsto dal GDPR – General Data Protection Regulation, regolamento dell’UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy.

Anche per quanto riguarda i contesti in cui il limite è di 7 giorni (le banche e tutti quei luoghi in cui il rischio rapina è altissimo), le richieste di estensione dei tempi di conservazione delle immagini devono fare riferimento a problematiche documentabili.

Tutte le richieste devono essere compilate in modo puntuale, indicando la specifica esigenza di sicurezza, elencando i rischi ai quali è oggettivamente sottoposto il sito in questione e proponendo un allungamento dei tempi proporzionale ai rischi menzionati.

Prolungamento tempi di conservazione: in quali casi è concesso dal Garante della Privacy

Ricevuta la richiesta, il Garante procede a una verifica preliminare, la cui durata prevede tempi piuttosto lunghi (fino a 180 giorni). Non viene applicata la regola del silenzio assenso: la richiesta si ritiene accettata solo se seguita da esplicita risposta positiva.

Le richieste andate a buon fine, accettate da parte del Garante della Privacy, sono numerose, accomunate da esigenze speciali, specifiche e oggettive.

Tra queste, vi è il caso di un Istituto di Vigilanza Privata che svolge servizi di gestione, custodia e autenticazione del denaro, al quale, con Provvedimento del 9 novembre 2017, il Garante ha concesso la conservazione fino a 120 giorni delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle proprie filiali.

Il motivo di un prolungamento così importante è dato dalla peculiarità propria dell’attività di gestione del contante, disciplinata da un Regolamento europeo relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione, che prevede fasi di lavoro assai lunghe e complesse.

Se, durante tali fasi, si dovessero verificare errori da parte del personale oppure reati provenienti dall’esterno, tempistiche standard di conservazione delle immagini (24/48 ore oppure 7 giorni) non sarebbero sufficienti a garantire la tutela del patrimonio affidato all’Istituto per le operazioni di custodia e di contazione del denaro, né a garantire la tutela della correttezza delle operazioni svolte.

Un altro caso ha visto un’azienda produttrice di aceto balsamico fare richiesta al Garante di un prolungamento dei tempi fino a 40 giorni.

Alla base di tale richiestaaccettata con Provvedimento del 2 luglio 2015la difficoltà, da parte dell’azienda, nel verificare in 24/48 ore oppure in 7 giorni, mediante i dati video, eventuali sabotaggi e manomissioni del prodotto, a partire dalla sua lavorazione fino al trasporto all’estero (ad esempio, negli USA), venendo così meno all’obbligo del controllo continuativo lungo tutta la filiera e al rispetto delle rigide procedure volte ad assicurare la perfetta qualità dell’aceto balsamico.

Sanzioni

Qualora non vengano rispettati i tempi di conservazione imposti dal Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e, dunque, venga meno l’obbligo di cancellazione, viene applicata una sanzione amministrativa che va da 30.000 a 180.000 euro.

E per chi non fa regolare richiesta di allungamento al Garante della Privacy, stabilendo in modo del tutto arbitrario nuovi tempi di conservazione, viene applicata una sanzione pecuniaria che va da 20.000 a 120.000 euro.

Scritto da Paola Cozzi

Sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche in ambito personale o domestico: le regole da seguire
La scheda informativa del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha riassunto in una scheda informativa le principali indicazioni per le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni.

La scheda – che è parte delle iniziative dell’Autorità per migliorare e facilitare la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali – è disponibile sul sito istituzionale del Garante, nella pagina tematica: https://www.gpdp.it/temi/videosorveglianza.

Maggiori informazioni all’indirizzo web: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9738111

In linea di principio ovunque lo ritenete necessario. I moderni impianti sono estremamente flessibili e possono essere configurati e comandati in modo personalizzato. Anche le installazioni esterne sono possibili senza problemi grazie agli alloggiamenti resistenti agli agenti atmosferici e dotati di riscaldamento integrato.

Viene suggerita un’installazione delle telecamere a un’altezza adeguata dal pavimento per evitare manipolazioni non autorizzate. Se ciò non fosse possibile, è consigliabile impiegare telecamere dome protette contro gli atti vandalici e dotate di alloggiamenti robusti e resistenti agli urti.

Quando si installano sistemi di rilevazione delle immagini, è fondamentale rispettare non solo le norme sulla protezione dei dati personali, ma anche tutte le altre leggi applicabili. Questo include, ad esempio, le disposizioni del codice civile e penale relative alle interferenze illecite nella vita privata, o le normative sul controllo a distanza dei lavoratori.

È cruciale sottolineare che la videosorveglianza deve sempre conformarsi al principio di minimizzazione dei dati. Questo significa scegliere con attenzione le modalità di ripresa, la posizione delle telecamere e gestire tutte le fasi del trattamento dei dati. I dati raccolti devono essere sempre pertinenti e non eccessivi rispetto agli scopi prefissati.

Inoltre, è importante ricordare che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”. Queste linee guida offrono indicazioni precise sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento dei dati personali tramite dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

No, non è necessaria alcuna autorizzazione del Garante per installare sistemi di videosorveglianza.


La Responsabilità del Titolare del Trattamento

In base al principio di responsabilizzazione (articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento GDPR), spetta interamente al titolare del trattamento (che può essere un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista o un condominio) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento dei dati.

Questa valutazione deve tenere conto di:

  • Il contesto e le finalità del trattamento.
  • Il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte.

Inoltre, il titolare del trattamento deve anche determinare se ci siano i presupposti per condurre una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prima di avviare il trattamento stesso (per maggiori dettagli, si veda la FAQ n. 7).

Sì, è obbligatorio informare le persone che stanno per entrare in un’area videosorvegliata, come previsto dall’articolo 13 del Regolamento GDPR. Questo vale sempre, anche durante eventi pubblici come concerti o manifestazioni sportive, e a prescindere che il titolare del trattamento dei dati sia un’entità pubblica o privata.

Come Fornire l’Informativa Sulla Videosorveglianza

Puoi informare le persone con un cartello semplificato, come il modello creato dall’EDPB. Questo cartello deve specificare chi è il titolare del trattamento e la finalità della sorveglianza. Puoi adattare il modello in base alle tue esigenze, ad esempio se hai molte telecamere, se l’area è vasta, o in base a come vengono effettuate le riprese.

Il cartello va posizionato prima che le persone entrino nell’area videosorvegliata. Non è necessario indicare l’esatta posizione di ogni telecamera, ma deve essere chiaro quali zone sono sorvegliate e qual è il contesto della sorveglianza. Chi entra deve capire quale area è coperta per poter decidere se evitare la sorveglianza o adattare il proprio comportamento, se necessario.

Infine, il cartello semplificato deve rimandare a un’informativa completa, che includa tutti i dettagli richiesti dall’articolo 13 del Regolamento GDPR. Devi indicare chiaramente dove e come trovare questa informativa estesa (ad esempio, sul sito web del titolare del trattamento, o affissa in bacheche o locali specifici).


Vedi un esempio dell’immagine del modello semplificato del cartello videosorveglianza.

Cartello di videosorveglianza

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo del necessario per lo scopo per cui sono state acquisite. Questo è in linea con i principi del GDPR (articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e)).

Chi decide i tempi di conservazione?

Spetta al titolare del trattamento (ad esempio, un’azienda o un condominio) stabilire quanto a lungo conservare le immagini, seguendo il principio di responsabilizzazione (articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento). Deve considerare il contesto, le finalità del trattamento e i rischi per i diritti e le libertà delle persone.

Ci sono eccezioni se leggi specifiche prevedono tempi di conservazione diversi. Ad esempio, per i sistemi di videosorveglianza usati dai Comuni per la sicurezza urbana, il D.L. 23/02/2009, n. 11 (articolo 6, comma 8) stabilisce un limite di sette giorni, salvo esigenze eccezionali.

Quanto tempo è generalmente sufficiente?

In generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza, come la sicurezza e la protezione del patrimonio, permettono solitamente di rilevare eventuali problemi entro uno o due giorni. Per questo motivo, e rispettando i principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, le immagini personali dovrebbero essere cancellate dopo pochi giorni, preferibilmente in modo automatico. Questo è valido, ad esempio, se la sorveglianza serve a prevenire atti vandalici.

Più il periodo di conservazione si prolunga (specialmente oltre le 72 ore), più dettagliata e solida deve essere la motivazione circa la legittimità dello scopo e la necessità di tale conservazione.

Un esempio pratico: il titolare di un piccolo negozio si accorgerebbe di atti vandalici il giorno stesso. Un periodo di conservazione di 24 ore sarebbe quindi sufficiente. Tuttavia, se il negozio è chiuso per il weekend o per festività più lunghe, un periodo di conservazione maggiore potrebbe essere giustificato.

Sì, in alcuni casi specifici è possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini, anche oltre i limiti inizialmente stabiliti dal titolare del trattamento o dalla legge. Questo può succedere, ad esempio, quando è necessario dare seguito a una richiesta specifica dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria per un’attività investigativa in corso.

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è necessaria quando un trattamento, specialmente se usa nuove tecnologie, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Questo deve essere valutato considerando la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento (articoli 35 e 36 del Regolamento GDPR). Per maggiori dettagli, puoi consultare le “Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati […]” (WP248rev.01 del 4 ottobre 2017).

Un esempio di situazioni che richiedono una DPIA sono i sistemi integrati, sia pubblici che privati, che collegano telecamere tra diversi soggetti. Anche i sistemi “intelligenti” che analizzano e elaborano le immagini per rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali (segnalandoli e registrandoli) rientrano in questa categoria.

In particolare, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta in due casi principali:

  1. Per la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (articolo 35, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento).
  2. Negli altri casi indicati dal Garante (come specificato nell'”Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati […]” dell’11 ottobre 2018).

Sì, un datore di lavoro, sia pubblico che privato, può installare un sistema di videosorveglianza sul luogo di lavoro, ma esclusivamente per queste finalità:

  • Esigenze organizzative e produttive
  • Sicurezza del lavoro
  • Tutela del patrimonio aziendale

È fondamentale che l’installazione avvenga nel pieno rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, in particolare l’articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Sì, puoi installare telecamere per sorvegliare la tua proprietà privata. Tuttavia, per non commettere il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo di ripresa deve essere limitato solo agli spazi di tua esclusiva proprietà.

Questo significa che devi evitare qualsiasi ripresa, anche senza registrazione, che riguardi:

  • Aree comuni (come cortili, pianerottoli, scale, parti comuni di garage).
  • Zone di proprietà di terzi.
  • Aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Per maggiori dettagli, ti consigliamo di consultare la scheda informativa che illustra le indicazioni principali per chi intende installare sistemi di videosorveglianza a uso personale o domestico per la sicurezza di persone o beni.

Per installare un sistema di videosorveglianza in condominio, è prima di tutto necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti, come stabilito dall’articolo 1136 del Codice Civile.

Inoltre, è fondamentale che:

  • Le telecamere siano segnalate chiaramente con appositi cartelli.
  • Le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato.

A tal proposito, valgono le stesse indicazioni generali fornite nella FAQ n. 5. Tuttavia, per la videosorveglianza condominiale, è generalmente opportuno non superare i 7 giorni come termine di conservazione delle immagini.

Sì, puoi utilizzare le telecamere per la videosorveglianza domestica. Quando le telecamere sono installate nella tua abitazione per fini esclusivamente personali (come controllo e sicurezza), il trattamento dei dati rientra tra quelli esclusi dall’applicazione del Regolamento GDPR.

Tuttavia, ci sono delle importanti accortezze da seguire:

  • Se hai dipendenti o collaboratori (es. babysitter, colf) presenti in casa, devi sempre informarli della presenza delle telecamere.
  • Devi evitare di monitorare ambienti che ledono la dignità della persona, come i bagni.
  • È fondamentale proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con misure di sicurezza idonee, specialmente se le telecamere sono connesse a Internet.
  • Non devi diffondere i dati raccolti.

Per maggiori dettagli, ti consigliamo di consultare la scheda informativa che illustra le principali indicazioni per chi intende installare sistemi di videosorveglianza in ambito personale o domestico per la tutela di persone o beni.

Sì, i Comuni possono utilizzare telecamere per queste finalità, ma solo se non esistono alternative di controllo efficaci o se queste si rivelano insufficienti. Devono comunque rispettare il principio di minimizzazione dei dati.

In questi casi, le persone devono essere informate tramite cartelli visibili nelle aree videosorvegliate. Questi cartelli devono anche indicare dove trovare l’informativa completa con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 13 del Regolamento GDPR (vedi anche FAQ n. 4).

È importante sottolineare che questo tipo di monitoraggio non è consentito a soggetti privati.

Se i tuoi video servono a ricavare dati sensibili (come quelli sulla salute), puoi farlo solo se rientri in una delle eccezioni dell’articolo 9 del GDPR. Un esempio è un ospedale che usa una telecamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente: qui si trattano dati personali particolari.

In generale, installando un sistema di videosorveglianza, devi sempre puntare alla minimizzazione dei dati. Ciò significa che, come titolare del trattamento, devi fare di tutto per ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino dati sensibili, a prescindere dal tuo obiettivo principale.

Trattare categorie particolari di dati richiede una vigilanza costante e rafforzata su alcuni obblighi. Ad esempio, servono un alto livello di sicurezza e, se necessario, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) (vedi FAQ n. 7).

Sì, i cartelli che segnalano i sistemi di rilevamento delle infrazioni stradali sono obbligatori anche in base alle normative di settore.

L’uso di queste telecamere è legale solo se vengono raccolti dati pertinenti e non eccessivi per lo scopo dell’ente che li utilizza. Per questo, è fondamentale limitare la posizione delle telecamere e l’angolo di ripresa.

Le immagini o i video che documentano l’infrazione non devono, per quanto possibile, inquadrare (o devono mascherare) persone non coinvolte nell’accertamento, come pedoni o altri utenti della strada.

È importante sapere che le fotografie o i video dell’infrazione non devono essere inviati direttamente a casa del proprietario del veicolo. Tuttavia, la persona ripresa nelle immagini può richiederne copia o esercitare il diritto di accesso ai propri dati. In questo caso, i passeggeri presenti nel veicolo dovranno essere opportunamente oscurati o resi irriconoscibili.

Sì, ci sono alcuni casi in cui la normativa sulla protezione dei dati non si applica alla videosorveglianza.

Non si applica quando le riprese non permettono di identificare le persone, né direttamente né indirettamente. Pensiamo, ad esempio, alle riprese fatte ad alta quota con i droni.

Inoltre, la normativa non si applica a telecamere finte o spente, perché in questi casi non avviene nessun trattamento di dati personali. Attenzione però: se sei in un contesto lavorativo, valgono comunque le garanzie previste dall’articolo 4 della Legge 300/1970.

Infine, non rientrano nella normativa privacy nemmeno le videocamere integrate nelle auto per l’assistenza al parcheggio, a patto che siano costruite o regolate in modo da non raccogliere informazioni che possano identificare una persona fisica, come targhe o dettagli sui passanti.

Sì. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

Videosorveglianza e tecnologie

Quad-Stream (letteralmente “quadruplo stream”) indica la trasmissione contemporanea, e pertanto anche l’uscita in parallelo, di quattro differenti formati di dati video. Generalmente si tratta dei formati MPEG4, MJPEG, H.264 e 3GPP. Grazie ai quattro live stream paralleli, è possibile scegliere lo stream adatto alla larghezza di banda o alla tecnologia del terminale (ad es. bassa risoluzione nella visualizzazione su smartphone rispetto agli schermi ad alta risoluzione). Ciò permette di ridurre la larghezza di banda nella trasmissione dei dati mobili, ma consente anche contemporaneamente di visualizzare dettagli ad alta risoluzione sui relativi terminali video.

In presenza di condizioni di luce variabili consigliamo l’impiego di obiettivi auto-iris. Essi adattano il diaframma automaticamente alle condizioni di luce per garantire sempre immagini con luce ottimale.

Le telecamere di rete (dette anche “telecamere IP”) trasferiscono i dati delle immagini direttamente in rete e sono comandate direttamente tramite un indirizzo di rete (indirizzo IP).

Le telecamere di rete comprendono, oltre a un modulo telecamera, un server web, che si occupa della compressione e della trasmissione dei dati in rete.

I sistemi di trasmissione sono preferibili laddove non è possibile o non auspicabile allestire un sistema cablato. La trasmissione dei dati avviene senza costi nella banda radio HF a 2,4 GHz o 5,8 GHz. I sistemi di alta qualità garantiscono campi radio fino a 2.200 metri in aree esterne e fino a 125 metri in ambienti interni (in situazioni ottimali). Possono essere collegati in parallelo fino a nove radiotrasmettitori all’interno di un immobile.

Le buone videocamere dispongono di commutazione automatica dalla modalità colore alla modalità bianco-nero. Non appena si scende al di sotto di una determinata intensità di luce, la telecamera commuta automaticamente ed è in grado di registrare le immagini video anche al buio.

Certe telecamere possono anche essere utilizzate con i raggi infrarossi. Un proiettore a infrarossi trasmette la luce invisibile all’occhio umano, che consente alla telecamera di fornire buone immagini anche in totale assenza di luce.

I Digital Video Recorder non sono dei semplici videoregistratori come quelli VHS che nei primi anni novanta erano presenti in tutte le nostre case, si tratta di apparecchi molto moderni ed avanzati che filtrano le immagini provenienti dalle nostre telecamere e poi le archiviano nel loro Hard Disk interno. I DVR hanno inoltre tutta una serie di software installati che intendono facilitare il lavoro di monitoraggio ed implementare sistemi di sicurezza più avanzati. Una delle funzioni che sicuramente risulta utile di questi apparecchi è la Motion, con la quale in buona sostanza si può registrare soltanto ciò che interessa eliminando ore ed ore di registrazioni totalmente superflue.

SOLO CIÒ CHE CI INTERESSA

La Funzione Motion si può impostare direttamente dal DVR utilizzando i parametri di configurazione, esso consiste nell’ordinare all’apparecchio di registrare solamente quando si è in presenza di movimento tralasciando tutto il resto. Questo porta naturalmente a due enormi vantaggi che sono una grande riduzione dello spazio necessario sull’Hard Disk per le registrazioni e soprattutto la riduzione del tempo necessario per visionare tutti i video ritenuti interessanti.

Il primo elemento di vantaggio è, se vogliamo, trascurabile, dobbiamo infatti sottolineare che al giorno d’oggi i DVR hanno Hard Disk capaci di registrare sino a 30 giorni consecutivi e quindi il risparmio di spazio può anche essere assolutamente marginale, non è però per nulla superfluo il fatto di eliminare ore ed ore di video sul nulla consentendo in questo modo di visionare tutti i filmanti in un tempo che è enormemente minore rispetto a quello che si impiegherebbe senza questa funzione, anche utilizzando il playback accelerato.

FUNZIONI AVANZATE

Abbiamo parlato della Funzione Motion di base senza sino ad ora considerare altre possibilità offerte dai moderni DVR, i parametri di configurazione più avanzati ci danno infatti la possibilità non solo di ordinare al registratore di catturare esclusivamente le immagini in movimento, possiamo infatti anche specificare determinate zone nelle quali rilevare i suddetti movimenti nonché regolare i valori di sensibilità della utilissima funzione Motion (e questo è possibile farlo per ciascuna telecamera in funzione).

Questo può sembrare un inutile orpello ma è in realtà qualche cosa di molto importante, possiamo infatti facilmente pensare ad una casa dove è presente un animale domestico oppure una ambientazione esterna che soffrirebbe per il fruscio degli alberi o dei cespugli, andando a registrare costantemente di fatto annullando qualsivoglia utilità della funzione.

Le telecamere di videosorveglianza sono elettroniche ma togliendo questo particolare possiamo senza dubbio accumunarle all’occhio umano, anche queste ultime infatti hanno un loro limite e possiedono una loro capacità di visione oltre la quale non possono andare oppure vanno ma subendo delle limitazioni a ciò che possono inquadrare al dettaglio.

Quando si progetta la costruzione di un sistema di videosorveglianza bisogna tenere a mente, oltre ad altri parametri, anche quello della distanza oltre la quale l’occhio della telecamera non riesce ad andare. Si tratta di un parametro di una grande importanza perché come vedremo oltre determinate distanze la telecamera è in alcuni casi completamente inutile ed inutilizzabile.

OCCHIO AL VISO!

Mettiamo subito sul piatto i freddi numeri, la maggior parte delle telecamere può riprendere sino ad una distanza di 50 metri ma qui bisogna però cominciare a fare delle distinzioni importanti. Quando si misura la distanza bisogna sempre tenere in conto di poter distinguere il volto di una persona, ossia è sempre importante che la distanza non vada ad inficiare il riconoscimento di un dettaglio importante come può esserlo il volto. Se noi infatti aumentiamo l’ingrandimento e vediamo solamente un cumulo di pixel sicuramente la distanza sarà troppo elevata.

Dai 10 metri di distanza in avanti solamente le telecamere dalle più alte risoluzioni e con gli zoom ottici più potenti riescono ad evitare che l’immagine sgrani troppo, tuttavia bisogna anche considerare due fattori: in un sistema di sorveglianza come può essere quello domestico riconoscere il volto a distanza non ha tutta questa rilevanza ed inoltre i soggetti inquadrati, proprio perché la telecamera protegge presumibilmente un obiettivo sensibile, tenderanno inevitabilmente ad avvicinarsi entrando in un raggio di visuale minore sino a rendere infine ben riconoscibile il volto.

CONSIDERAZIONI

La distanza dunque ha maggiore rilevanza per i monitoraggi più professionali, quelli che si possono approntare per la sicurezza di luoghi pubblici ed aeroporti, per il resto come abbiamo visto sino ad una distanza di 50m l’occhio di una telecamera, anche con risoluzione non elevata, arriva senza però permettere la distinzione dei dettagli. Le telecamere professionali come alcune Megapixel, HDTV e Speed Dome, sono solitamente molto più performanti e necessitano di personale umano che dalla apposita console decide come roteare l’obiettivo e come stringere od allargare lo zoom a seconda dei dettagli che devono essere catturati ai fini della sicurezza.

La videosorveglianza in internet è sempre al centro di un feroce dibattito tra coloro che la ritengono il futuro e tra chi invece ritiene che internet possa essere un grosso problema per la sicurezza del proprio sistema di videosorveglianza. Partiamo da un punto fermo, chi sostiene che un hacker potrebbe entrare nel sistema di sicurezza non mente.

Qualche tempo fa un abilissimo hacker è riuscito a penetrare le difese del Pentagono violando il sistema di sicurezza sul Web ma dobbiamo comunque sottolineare che questo richiede moltissimo tempo e delle conoscenze non comuni alla maggior parte delle persone. Insomma la videosorveglianza su internet non potrà mai essere sicura al 100% tuttavia non è nemmeno così facile penetrare le resistenze ed hackerare il sistema, perché ci vogliono tempo, tecnologie adatte e molte conoscenze informatiche.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Insomma il sistema può essere penetrato ma in ogni caso c’è sempre la possibilità di elevare la sicurezza superando alcune semplici regole. In primo luogo il DVR, è sempre il caso di acquistare un sistema di ultima generazione sufficientemente avanzato da garantire la creazione di una rete con una protezione di base giù elevata; in secondo luogo è bene non utilizzare mai la porta 80, stiamo parlando della porta utilizzata comunemente per l’accesso ad Internet e cambiarla potrebbe rendere la vita molto difficile al vostro nemico perché per entrare nel sistema dovrà necessariamente sapere quale porta utilizzate per la rete; l’ultimo accorgimento, nonché il più banale, è quello di cambiare ad intervalli regolari la password utilizzando nella sua composizione lettere e numeri.

HACKER E LORO INTERESSI

Anche solo utilizzando questi piccoli accorgimenti costringiamo l’eventuale hacker a conoscere o tentare di ricavare la password, inoltre deve necessariamente sapere l’indirizzo IP della rete creata e la porta utilizzata per la connessione; insomma parliamo di problemi non da poco e possiamo dire che un hacker può avere interesse a penetrare in sistemi ben diversi da quello di telecamere che sorveglia una casa! Quel che si intende sottolineare è che l’eventuale hacker dovrebbe avere un serio e valido motivo per lavorare ad un modo di penetrare le vostre difese spendendo parecchio tempo e fatica in questa attività.

CONCLUSIONI

Insomma un sistema di videosorveglianza su internet rimane una alternativa validissima, è comodo perché può essere regolato e controllato da remoto anche da dispositivi come Smartphone o Tablet, è facile da usare perché si può gestire dal computer di casa ed è più potente perché possiamo utilizzare moltissimi software per ampliare il servizio offerto dalle nostre telecamere di sorveglianza. Insomma la remota possibilità di essere forzato da un hacker non può essere motivo sufficiente per non dotarsi di una videosorveglianza di questo tipo.

I videoregistratori digitali multivisione, o anche digital video recorder, sono un po’ il cuore di ogni impianto di sorveglianza a circuito chiuso. Se infatti le telecamere sono l’occhio vigile che cattura i movimenti sospetti e quant’altro sono proprio questi apparecchi che ci permettono non solo di vedere ma anche di registrare quello che ci interessa. La prima grande differenza riguarda i canali di registrazione, ossia il numero di telecamere che è possibile connettere tramite cavo coassiale, solitamente i canali possono essere quattro, otto oppure sedici.

IL VIDEOREGISTRATORE ADATTO ALLA PROPRIA ESIGENZA

Naturalmente ciascun apparecchio si differenzia dall’altro non solo per i canali di registrazione ma anche per gli algoritmi di compressione con i quali i video vengono compressi per essere poi archiviati. E’ bene ricordare che le telecamere di ultima generazione ad alta definizione, o megapixel, devono necessariamente essere accompagnati da videoregistratori digitali capaci di supportarli appieno senza castrarne alcune caratteristiche, non permettendo poi funzioni quali lo zoom o la cattura dei dettagli dei fotogrammi ad alta definizione.

Molto importante è anche la presenza o meno dell’hard disk. Non tutti gli apparecchi di questo genere sono infatti provvisti di hard disk interno ma questo è assolutamente indispensabile per archiviare i video, se questo non è presente infatti si dovrà comprarne uno a parte e collegarlo al proprio videoregistratore digitale ed è dunque bene valutare la sua presenza prima dell’acquisto perché è possibile che un costo minore non sia giustificato visto che poi bisognerà spendere dei soldi per acquistare un hard disk. Molti di questi apparecchi, si badi, possono altresì essere collegati al proprio personal computer per gestire ed archiviare i video con più facilità.

IL SALTO IN INTERNET

Esistono poi apparecchi simili dotati di schede di rete che possono essere utilizzati per una videosorveglianza IP, creare una rete locale con la quale gestire telecamere e quant’altro ha molti vantaggi e ci permette di controllare Live i video di sorveglianza anche da terminali come il proprio smartphone oppure il proprio tablet. Non esiste naturalmente un videoregistratore digitale multivisione più o meno consigliato in quanto i diversi modelli, lo abbiamo visto, presentano diverse caratteristiche; quello che però vi consigliamo è di valutare bene l’acquisto soppesando tutte le variabili e non dimenticando le proprie necessità.

Prima di illustrare come funziona un DVR di videosorveglianza, è necessario capire di cosa si tratta. Il DVR (Digital Video Recorder) è un videoregistratore digitale che gestisce i filmati per il controllo, la registrazione e l’archivio dei video dalle telecamere al disco fisso. Il mercato offre diverse tipologie di DVR, le quali si differenziano per prestazioni, numero di ingressi video e per la capacità di inviare immagini mediante il web o la rete LAN.

Il funzionamento di tutti i videoregistratori digitali si basa su due caratteristiche principali: la compressione e la digitalizzazione del video. Andiamo ora a descrivere come funziona un DVR di videosorveglianza.

Per ottenere un risultato ottimale è fondamentale la scelta dell’algoritmo di compressione. Il videoregistratore digitale codifica e decodifica le immagini tramite i codec video, che sono apparati basati su modelli matematici; tali codici sono indispensabili per comprimere i flussi video, i quali contengono un gran numero di informazioni da inviare. Di conseguenza, per archiviare tali dati su hard disk e trasmetterli mediante internet, è necessaria una compressione non indifferente. I DVR tecnologicamente più avanzati sono dotati di processori potenti e di hard disk molto capienti. I codec più utilizzati sono l’H.265, l’H.264, l’MJPEG e l’MPEG-4.

La registrazione digitale viene effettuata su disco fisso che, in base ai modelli, può anche essere estraibile. La capacità dell’hard disk varia in base alla scelta del fornitore. Il numero degli HD che possono essere inseriti internamente al DVR può andare da 1 a 8, assicurando così diverse ore e giorni di registrazione. La velocità della registrazione si misura in semiquadri al secondo (fps). I videoregistratori digitali più performanti raggiungono 50 fps per canale con un fattore di qualità elevato.

La visualizzazione in tempo reale dei video è invece espressa in field al secondo. Il tempo reale riguarda la visualizzazione a 25 fps. La funzione registrazione, o play back, è necessaria per riprodurre i fatti differiti. La ricerca si effettua sul menù che consente di richiamare gli eventi per tipo di allarme, sensore o motion, per ora e per data. Le copie di immagini e video, dette anche “back up”, sui supporti esterni del DVR, sono necessarie qualora i dati riguardanti un particolare evento debbano essere duplicate.

Il DVR di videosorveglianza può essere, secondo la modalità di funzionamento, Simplex, Duplex, Triplex e Multiplex. La prima tipologia riguarda i dispositivi che possono svolgere un’unica funzione per volta; il funzionamento Duplex indica due apparati Simplex assemblati, che consentono di effettuare due funzioni in simultanea, quali la visualizzazione multi schermo e la videoregistrazione codificata; infine, la modalità Triplex è una tecnologia sviluppata nei DVR moderni, la quale consente di svolgere, in contemporanea, tre funzioni, quali la registrazione degli eventi, la successiva riproduzione e l’invio dei dati tramite il web. Ai videoregistratori digitali viene associato l’indirizzo IP. Il filmato viene inviato via internet mediante uno streaming video.

I ricercatori hanno sviluppato molti studi per carpire come funziona e può funzionare al meglio un DVR di videosorveglianza. Si è avuto, come risultato l’ottimizzazione della compressione relativa ai filmati, al fine di ridurre al minimo la perdita della qualità.

Le telecamere a colori (parliamo dei sensori CCD/CMOS) sono in grado di percepire la luce nelle sue componenti. In particolare sia la luce Visibile che l’Infrarosso. Tale caratteristica può determinare una variazione della percezione del Colore di giorno. Si utilizzano allora dei Filtri IR (MECCANICI – IR-CUT) per far si che l’infrarosso non arrivi al sensore CCD/CMOS durante il giorno (o nel caso di forti fonti di luce durante la notte), oppure si utilizza un Filtro ELETTRONICO. Nel caso di Filtri Elettronici IR l’operazione del filtraggio avviene elettronicamente. In questo caso viene modificato il comportamento di alcuni circuiti elettronici che elaborano i colori e i parametri di esposizione. Tale operazione risulta però meno performante rispetto al filtro meccanico, creando una serie di problematiche che possono determinare a volte la variazione del nero così come di altri colori. Tale tipologia di filtro viene usata per telecamere a basso costo, contribuendo a immagini di media qualità.

Il videoregistratore è una delle parti più importanti del vostro sistema di videosorveglianza e spesso la scelta diviene difficile anche perché ne esistono due diverse tipologie. Stiamo parlano dei DVR, acronimo di Digital Video Recorder, oppure NVR, che sta per Network Video Recorder.

In realtà la scelta sarebbe semplice tecnologicamente parlando, infatti l’NVR è il frutto degli ultimi avanzamenti tecnologici ma nonostante questo la lotta sul mercato continua ad essere serrata ed a contendere i potenziali consumatori all’NVR persiste il DVR. Il DVR d’altra parte non è assolutamente superato poiché è la versione digitale ed avanzata del comune videoregistratore (VCR).

LE PRINCIPALI DIFFERENZE

La differenza più grande tra i due apparecchi è data dal modo in cui le immagini vengono immagazzinate, il Digital Video Recorder comprime in maniera digitale i video e li conserva in una hard disk di cui solitamente è dotato e che in caso contrario è esterno.

L’NVR al contrario lavora direttamente in rete e gli stream video registrati vengono già codificati a livello delle telecamere. Tra i due apparecchi esistono anche differenze a livello di limitazioni, un DVR corre un serio rischio perché in caso di guasto dell’hard disk tutti i video vanno inesorabilmente persi mentre gli NVR possono essere utilizzati in modalità “mirror” (ossia la tecnica che consiste nel duplicare i video in altri NVR presenti in rete, utilissima per avere un backup sempre a disposizione).

LE TELECAMERE

Vi è però un’altra grande differenza, differenza che però non riguarda strettamente l’apparecchio ma le telecamere ad esso collegate. Gli NVR infatti necessitano di telecamere IP, dotate di uscita ethernet per il collegamento in rete e con possibilità di essere alimentate tramite stesso cavo grazie alla tecnologia PoE; si tratta delle sole telecamere utilizzabili con un NVR poiché quest’ultimo naturalmente non ha collegamenti per i cavi coassiali. Veniamo ora ai DVR, questi ultimi naturalmente utilizzano telecamere con collegamenti coassiali.

CONCLUSIONI

Per concludere questa piccola sintesi delle differenze NVR – DVR c’è da dire che la scelta dipende dal tipo di sistema di cui si ha necessità e dal budget a disposizione. L’NVR è più indicato per attività professionali e dal budget più elevato mentre per sistemi domestici o dedicati a piccoli esercizi commerciali o magazzini possiamo tranquillamente suggerire l’acquisto di un più economico DVR; ovviamente nella scelta vanno inseriti eventuali piani per il futuro, avendo bene in mente che entrambi i sistemi possono essere ampliati è però bene ricordarsi che telecamere IP possono essere collegate esclusivamente a NVR.

In questa prospettiva si può considerare un’alternativa, gli XVR. Sono DVR ibridi che consentono attraverso una configurazione interna di disabilitare i canali sul retro del dispositivo ed essere abilitati come canali IP.

Con il termine WDR si intende la funzione che hanno alcune telecamere per fornire immagini molto nitide e visibili anche se le condizioni di luce non sono perfette. Il termine WDR sta per Wide Dynamic Range e permette precisamente di catturare e mostrare i chiaro scuri in una stessa videata di modo che tutte le zone scure siano ben dettagliate così come le zone chiare non risultino al contrario saturate. Queste tecnologia permette inoltre la buona acquisizione di entrambe le aree sia chiare che scure di uno stesso frame e permette che i dettagli siano chiari e visibili in entrambe le aree senza distinzione tra chiaro e scuro. In termini di videosorveglianza si tratta di una funzione estremamente importante poiché essa permette di poter registrare e catturare anche eventuali malintenzionati che si annidano in una zona d’ombra credendo di non essere rilevati dal sistema di monitoraggio video.

Con il termine varifocale si intende un particolare tipo di lente capace di variare agilmente la sua lunghezza focale in modo da poter ingrandire a piacimento le immagini. Per avere una buona varifocale, si noti, è necessaria una ottima funzione di Auto Iris altrimenti potrebbe risultare difficile o impossibile raggiungere un valido ingrandimento delle immagini. Le lenti varifocali sono naturalmente più costose delle loro “concorrenti”, le lenti a focale fissa, le quali però a loro volta sono capaci di fornire migliori performance in condizioni di scarsa luminosità poiché sono capaci di far passare più luce attraverso di loro.

Il Network Time Protocol (NTP) sincronizza l’orario di telecamere e DVR/NVR tramite Internet, garantendo registrazioni precise. Configura il tuo dispositivo con server affidabili come pool.ntp.org per un orario sempre aggiornato.

Maggiori informazioni alla pagina: NTP (Network Time Protocol)

Registrazione

Che si tratti di telecamere da immersione, micro o da incasso, con i server video di ABUS potete mettere rapidamente e semplicemente in rete anche i video stream e gli audio stream della vostra telecamera speciale. In questo modo risparmierete i costi di una nuova installazione nonché l'acquisto di una nuova telecamera e godrete di affascinanti riprese, indipendentemente dall'ora e dal luogo.

Ciò significa che le immagini live con audio possono essere richiamate ovunque nel mondo tramite telefono cellulare. Contemporaneamente i dati delle immagini sono salvati in alta risoluzione nel computer tramite il software del registratore.

La compressione dei dati video genera una riduzione della dimensione dei file di filmati video e pertanto velocizza la trasmissione dei dati rispetto ai formati video non compressi, richiedendo quindi meno spazio di memoria per la registrazione. Esistono diverse procedure di compressione, tra cui le più utilizzate sono MPEG e MJPEG.

Esempi di procedure di compressione:

La compressione MPEG funziona secondo il seguente principio: nella sequenza di immagini di un filmato video la maggior parte dei dati delle immagini sono identici e non devono essere completamente memorizzati per ciascuna immagine. Il MPEG Codec forma i cosiddetti gruppi di immagini, in cui la prima immagine chiave viene memorizzata in modo esatto, mentre le seguenti sono interpretate. Per consentire un’elevata compressione dei dati, il taglio del video è tuttavia possibile solo nelle immagini chiave.

Con la compressione MJPEG (=MotionJPEG) viene invece compressa con JPEG ogni singola immagine indipendentemente dal movimento. In questo modo un videoclip viene codificato come una sequenza di immagini JPEG e il taglio del video è possibile in ogni immagine. La qualità delle riprese video è elevata e corrisponde a 3 MB/sec. in circa S-VHS. Le videocamere digitali utilizzano per lo più lo standard MJPEG.

Altri tipi di compressione sono ad es.: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264/AVC, H.265

Si possono registrare immagini di telecamere analogiche e di telecamere di rete su un unico registratore. A un sistema possono essere collegate tanta telecamere in base al modello di videoregistratore. Le immagini video possono essere contemporaneamente analizzate in diretta, riprodotte, registrate e salvate in rete. La durata della registrazione dipende dalla qualità dell’immagine, dal numero di telecamere installate e dalla capacità del disco rigido. (Vedere anche “Cos’è la compressione video?”)

Assistenza

Se le telecamere non trasmettono più il segnale al DVR/NVR prima di contattare l’assistenza potrete effettuare alcune semplici prove: ANALOGICHE/HD/SDI/IP:

– controllare che il problema non sia dell’alimentatore (sostituendolo con uno funzionante)
– controllare che i connettori sia di alimentazione che video siano correttamente collegati
– controllare che la telecamera alimenti gli infrarossi IR
– controllare che lo switch sia funzionante (in caso di collegamento a switch)
– controllare le porte PoE del NVR/Switch che lampeggino (con NVR PoE con o senza led)
– verificare che i led si accendano

Se i dati dell’alimentatore (VOLT e AMPERE) soddisfano le richieste di alimentazione del DVR, NVR, TELECAMERA TVCC (come specificato nella scheda tecnica di tali dispositivi TVCC), il problema è da ricercare sul DVR, NVR, TELECAMERA

La causa potrebbe essere la frequenza non supportata dal televisore / monitor rispetto alla frequenza del DVR/NVR, consigliamo in primis di provare a cambiare monitor/televisore e poi successivamente provare anche a cambiare il cavo così da accertarsi che la causa non possa dipendere da altro NON dipendente dal DVR

La causa potrebbe essere l’elevata risoluzione impostata sul registratore non supportata dal televisore/monitor, si consiglia quindi di accedere al DVR con una delle altre uscite disponibili (BNC/VGA/HDMI) e ridurre la risoluzione d’uscita video (solitamente si trova nelle impostazioni), questo potrebbe portare il televisore/monitor alle frequenze supportate, e quindi rendere visibili le immagini, (provare risoluzioni come il 1024×768 o 1280×720)

Verificare che il DVR, NVR e le TELECAMERE siano correttamente alimentati e che i cavi di connessione video siano connessi ben saldi.

Verificare che le telecamere connesse al DVR, NVR siano compatibili con lo stesso (ad esempio DVR analogico + telecamere analogiche) Telecamere con tecnologia differente da quella del DVR non risulteranno visibili (ad esempio telecamere HDCVI su DVR analogico).

Verificare che il DVR, NVR supporti il formato delle telecamere collegate (ad esempio DVR 720p non supporta telecamere a 1080p).

Verificare se la telecamera viene correttamente alimentata ponendo la mano davanti al sensore in modo da far azione gli illuminatori IR. Se gli illuminatori non si accendono verificare che l’alimentatore sia funzionante e che l’eventuale cablaggio non sia interrotto.

Se il DVR, NVR non si accende, provare a sostituire l’alimentatore.

Scollegare la batteria tampone presente all’interno del dispositivo e lasciarlo privo di alimentazione per un paio d’ore

Verificare dopo aver collegato l’alimentazione che il tasto di accensione/spegnimento del DVR, NVR sia settato su ON

Provare a scollegare l’HARD DISK dal DVR, NVR e verificare che il dispositivo si accenda. Se si accende sostituire l’HARD DISK.

In caso di blocco o blocchi randomici del dispositivo è consigliabile eseguire un reset dal menù del DVR / NVR in modo da riportare i settaggi alle impostazioni di fabbrica. Se il problema non dovesse risolversi, provare a scollegare la batteria tampone presente all’interno del prodotto e lasciarlo privo di alimentazione per un paio d’ore. Eseguire eventualmente un aggiornamento del firmware richiedendolo al produttore.

La lettera “N” presente nel riquadro della telecamera collegata al DVR, indica il tipo di formato impostato sulla telecamera (NTSC). Per fa visualizzare le immagini al DVR bisogna agire sul controller UTC presente sul cavo (o con controller esterno) per settare le telecamere in formato PAL.

Per regolare la focale e la messa a fuoco della telecamera bisogna agire sulle 2 viti presenti sulla stessa. Su telecamere Bullet sono solitamente posizionate sulla parte bassa della telecamera o sul retro. In alcuni casi per effettuare tale regolazione, se non vi sono viti visibili esternamente, bisogna svitare il cupolino frontale e agire sulle viti presenti sull’obiettivo. In caso di telecamera Dome, fatta eccezione per alcuni modelli dove le viti sono presenti esternamente sulla parte frontale della stessa, come prima operazione bisogna smontare la ghiera di fissaggio sulla parte inferiore della telecamera. Successivamente agire sulla telecamera svitando il cupolino frontale per raggiungere le viti di regolazione.

L’interruzione del collegamento dell’unità a un registratore può essere una spiacevole scoperta in qualsiasi situazione che richieda la registrazione di un video.
Di seguito i motivi per cui il DVR non può vedere il vostro hard disk.

Proprio come qualsiasi dispositivo a cui è possibile collegare il disco rigido, il DVR potrebbe non rilevarlo per uno dei quattro motivi sottostanti:

  • l’unità è inutilizzabile
  • danni al cavo SATA e/o alimentazione
  • un difetto della scheda DVR
  • alimentazione elettrica insufficiente

Vale a dire che inizialmente non ci sono i prerequisiti per la rivelazione dell’unità, il che significa che guarderemo principalmente lo stato dell’hardware e controlleremo l’HDD.

Causa 1: Problemi con l’hard disk

Cominciamo a guardare l’unità stessa, perché non si può non tener conto del fatto che può essere rotta. Pertanto, è necessario scollegare il disco rigido dal registratore e controllarlo su qualsiasi computer in questo modo:

  • Scollegare l’HDD rimuovendo il cavo SATA e il cavo di alimentazione
  • Svitare i bulloni sul retro dell’unità che bloccano il disco rigido al DVR
  • Ora collegare il disco a un computer desktop. Se l’HDD viene rilevato con successo dal computer, è necessario eseguire una serie di misure diagnostiche con i software del produttore del disco per verificare che non ci siano settori danneggiati
  • Quando il disco rigido non viene rilevato, molto probabilmente è irrimediabilmente rotto. L’unica cosa che si può fare con esso è portarlo in un centro di assistenza.
    Verificare se è in garanzia per la riparazione/sostituzione

Causa 2: Problemi dell’alimentatore

Un motivo comune per la perdita di connessione tra l’hard disk e il DVR è la mancanza di alimentazione a causa di un alimentatore inadeguato o guasto. Se l’unità ha precedentemente funzionato correttamente e senza errori nel DVR, avete testato con successo l’unità e il cavo SATA attraverso il vostro PC, allora il problema è molto probabilmente l’alimentatore. Vale la pena acquistare un nuovo alimentatore, preferibilmente di potenza superiore, Suggeriamo un alimentatore 12 Volt 5 Ampere (videoregistratori con massimo un disco collegato). Un tale alimentatore sarà sufficiente a fornire un’alimentazione ininterrotta al registratore e al disco.

Se ci sono ancora problemi, significa che qualcosa non va nella scheda del videoregistratore stesso, forse anche la parte software, ma un tale problema è risolvibile soltanto dal produttore del DVR.

Accessori

I monitor TFT si basano sull’impiego di transistor a pellicola sottile (in inglese: thin film transistor, abbreviato TFT). Si tratta di speciali transistor a effetto di campo, con i quali possono essere create ampie commutazioni elettroniche. L’immagine viene generata quando il laser incontra il sottile strato di silicio.

Con il termine UPS si intende un gruppo statico di continuità, ossia una apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente in corrente alternata degli apparecchi elettrici. È un oggetto necessario dove si necessita di apparecchiature che non possono in alcun modo rimanere senza alimentazione elettrica al fine di non creare delle urgenze oppure dei gravissimi disservizi. Questi sistemi vengono utilizzati per lo più in Ospedali o Centrali Operative delle forze dell’ordine ma sono di frequente utilizzo nei paesi in quali soventemente si presentano dei black out elettrici. In ambito di videosorveglianza si tratta di un apparecchio molto importante, le videocamere devono infatti sempre essere attive ed eventuali “buchi” causati da mancanza di elettricità possono favorire eventuali ladri o malfattori.